Detrazione fotovoltaico 2026:
50% prima casa, 36% le altre
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il bonus ristrutturazione per il fotovoltaico residenziale. Vediamo aliquote, plafond di spesa, requisiti e cosa cambia dal 2027.
Wattino dice:
Ciao a tutti! Sono Wattino, e oggi vi spiego una delle agevolazioni più conosciute — e anche più fraintese — del fotovoltaico residenziale: la detrazione fiscale IRPEF prevista dal cosiddetto bonus ristrutturazione. La Legge di Bilancio 2026 l'ha confermata, ma con due aliquote diverse a seconda dell'immobile e una novità importante per chi ha un reddito alto. Vediamo insieme chi prende il 50%, chi il 36%, fino a quando, e quali sono le regole da rispettare. ☀️
⚡ In sintesi: chi installa un impianto fotovoltaico sulla propria abitazione principale nel 2026 può detrarre dall'IRPEF il 50% della spesa, fino a un tetto di 96.000 € per unità immobiliare. Per le seconde case e gli altri immobili residenziali l'aliquota scende al 36%. La detrazione si recupera in 10 rate annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi.
📋 Dove sta scritta la norma
L'agevolazione poggia su un articolo del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che esiste dal 2011 e che, nel tempo, è stato adattato di anno in anno con le leggi di bilancio. Per il fotovoltaico residenziale, l'inquadramento è il seguente:
📜 Riferimenti normativi
Art. 16-bis del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — disciplina la detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, incluso il risparmio energetico mediante fonti rinnovabili.
Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), pubblicata in GU n. 301 del 30 dicembre 2025 — Supplemento Ordinario n. 42, in vigore dal 1° gennaio 2026: conferma per il 2026 le aliquote già stabilite dalla Legge di Bilancio 2025.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013 — chiarisce che l'installazione di un impianto fotovoltaico rientra tra gli interventi di recupero edilizio assimilati al risparmio energetico e dà quindi accesso alla detrazione.
L'idea di fondo è semplice: installare pannelli fotovoltaici è considerato un intervento finalizzato al risparmio energetico dell'edificio e per questo rientra nel perimetro del bonus ristrutturazione. Vale a dire che la detrazione non richiede necessariamente opere edilizie rilevanti sull'immobile: è sufficiente l'intervento finalizzato all'installazione dell'impianto a servizio di un'abitazione esistente. Restano fermi, ovviamente, gli adempimenti urbanistici previsti dal Comune e dalla tipologia di impianto (modello unico semplificato, CILA, eccetera, secondo i casi).
🏠 50% o 36%? La differenza la fa l'abitazione
Nel 2026 l'aliquota di detrazione dipende da chi è il contribuente e da che tipo di immobile stiamo parlando. La regola, fissata dall'Agenzia delle Entrate, è questa:
50% — Abitazione principale
Spetta al titolare di un diritto di proprietà (anche nuda o superficiaria) o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione) sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
36% — Tutti gli altri casi
Seconde case, immobili affittati, abitazioni di familiari conviventi che non sono titolari di un diritto reale, locatari, comodatari. In tutti questi casi l'aliquota è ridotta.
🏠 Cosa si intende per "abitazione principale": l'unità immobiliare in cui il contribuente — o un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado) — dimora abitualmente. Non è quindi necessario che il contribuente vi abbia la residenza anagrafica, ma serve la dimora abituale propria o di un familiare prossimo.

⚠️ Attenzione: la maggiorazione al 50% non spetta al familiare convivente né al detentore dell'immobile (locatario, comodatario). Anche se sono loro a sostenere la spesa, possono al massimo accedere al 36%. La maggiorazione è legata al diritto di proprietà o reale sull'immobile (così la Circolare AE n. 8/E del 19 giugno 2025).
✅ Buona notizia per chi compra e ristruttura: con la Circolare AE n. 8/E del 19 giugno 2025 l'Agenzia ha chiarito che, ai fini dell'aliquota maggiorata del 50%, l'immobile può essere adibito ad abitazione principale anche solo al termine dei lavori — basta che la destinazione avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si fruisce per la prima volta della detrazione. Un successivo cambio di destinazione non fa decadere l'agevolazione già fruita.
💶 Il tetto di 96.000 € e le 10 rate annuali
La detrazione si calcola su una spesa massima di 96.000 € per unità immobiliare. Il tetto è generoso rispetto al costo medio di un impianto residenziale, quindi nella stragrande maggioranza dei casi non è un vincolo reale — ma è utile saperlo, soprattutto per chi cumula più interventi nello stesso anno e sullo stesso immobile.
Una volta calcolata, la detrazione non si "incassa" tutta in una volta: viene ripartita in 10 quote annuali di pari importo nella dichiarazione dei redditi, recuperando ogni anno un decimo del totale dall'IRPEF dovuta.

Se lo stesso impianto fosse stato installato su una seconda casa, l'aliquota sarebbe del 36% → detrazione di 5.400 €, in rate annuali da 540 € l'anno. 💡
Capienza fiscale: la detrazione spetta solo nei limiti dell'IRPEF dovuta nell'anno. Chi non ha imposta sufficiente (per esempio chi ha redditi molto bassi o è incapiente per altre ragioni) perde la quota non utilizzata: non si può riportare agli anni successivi né chiedere a rimborso. Per le imprese e i soggetti IRES la disciplina è diversa e segue regole proprie.
📦 Cosa puoi portare in detrazione
L'agevolazione non copre solo i pannelli, ma tutto il pacchetto tecnologico necessario a far funzionare l'impianto e a integrarlo con l'edificio. L'Agenzia delle Entrate adotta il principio della finalizzazione: ogni spesa riconducibile, anche indirettamente, al funzionamento dell'impianto è agevolabile.
Pannelli fotovoltaici
Moduli, staffe di ancoraggio, strutture di sostegno e tutta la componentistica meccanica.
Inverter e ottimizzatori
Inverter centrali, di stringa, microinverter e ottimizzatori di potenza.
Sistemi di accumulo
Batterie installate contestualmente all'impianto o aggiunte in un secondo momento (retrofit). Circolare AE n. 7/E del 27 aprile 2018.
Opere elettriche
Linee elettriche dedicate, quadri, sistemi di gestione e monitoraggio, contatori dedicati.
Opere edili connesse
Interventi murari necessari all'installazione dei pannelli e al passaggio delle linee elettriche.
Prestazioni professionali
Progettazione, direzione lavori, collaudi, perizie e autorizzazioni amministrative.
⚠️ Wallbox per auto elettrica: ad oggi non esiste una conferma puntuale dell'Agenzia delle Entrate (interpello, circolare o risoluzione) che ammetta esplicitamente la wallbox nel perimetro del bonus ristrutturazione per il fotovoltaico residenziale. La detrazione autonoma per le colonnine ex art. 16-ter DL 63/2013 è scaduta il 31 dicembre 2021. Per la wallbox oggi i canali di riferimento restano il Bonus Colonnine Domestiche MIMIT/Invitalia (contributo dell'80%, sportelli temporanei) e, in subordine, l'inclusione nel bonus ristrutturazione quando l'intervento ne mostri il collegamento funzionale con l'impianto. Trattandosi di un punto non scolpito nella prassi, prima di pagare consultate il vostro commercialista.
L'accumulo aggiunto dopo: se installate i pannelli oggi e la batteria fra due anni, va benissimo. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il sistema di accumulo è agevolabile anche quando installato successivamente all'impianto fotovoltaico — si configura in quel caso come elemento funzionalmente collegato all'impianto, in grado di migliorarne le potenzialità. Attenzione: la batteria deve essere collegata a un impianto fotovoltaico (contestualmente o dopo). L'installazione di un sistema di accumulo da solo, senza fotovoltaico, non rientra nel bonus.
📜 Sistemi di accumulo: i riferimenti
Il principio è enunciato nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 7/E del 27 aprile 2018 e applicato al caso del retrofit dalla Risposta a interpello n. 8 del 19 settembre 2018: la riconducibilità all'art. 16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR è consentita "esclusivamente nel caso in cui l'installazione del sistema di accumulo sia contestuale o successiva a quella dell'impianto fotovoltaico".
La spesa per la batteria rientra nello stesso plafond di 96.000 € per unità immobiliare già utilizzato per il fotovoltaico. Se l'accumulo è acquistato in un periodo d'imposta successivo a quello del fotovoltaico, ai fini del plafond bisogna tener conto delle spese già sostenute per l'impianto. Per i sistemi di accumulo è inoltre richiesta la comunicazione ENEA per gli interventi con fine lavori dal 1° gennaio 2019 in poi.
🚫 Cosa NON è agevolato
Il perimetro del bonus è circoscritto: ci sono casi in cui la detrazione semplicemente non si applica. È meglio saperlo prima di firmare un contratto, per non avere brutte sorprese in dichiarazione dei redditi.
❌ Edifici non residenziali: il bonus ristrutturazione si applica solo agli edifici residenziali destinati a uso domestico. Un capannone industriale, un negozio o uno studio professionale non rientrano nel perimetro — per gli usi imprenditoriali esistono altre agevolazioni (l'iperammortamento 2026, ad esempio, oppure il credito d'imposta Transizione 5.0).
❌ Ampliamenti di impianti in Conto Energia: non si può sommare la detrazione fiscale alla tariffa incentivante che alcuni impianti ricevono ancora dai vecchi Conti Energia (operativi fino al 2013). Il principio della non cumulabilità deriva dall'art. 12, commi 2 e 5, del DM 5 luglio 2012 (Quinto Conto Energia) ed è stato richiamato dalla Risoluzione AE n. 22/E del 2 aprile 2013. Restano invece compatibili con la detrazione i meccanismi di valorizzazione dell'energia come lo Scambio sul Posto e il Ritiro Dedicato.
❌ Energia destinata principalmente alla vendita: l'impianto deve essere installato per soddisfare i bisogni energetici dell'abitazione (autoconsumo). La Risoluzione AE n. 22/E del 2 aprile 2013 indica come riferimento la soglia di 20 kW di potenza: oltre questo limite si configura, secondo l'Agenzia, un'attività di natura commerciale che esclude la detrazione. Sotto i 20 kW, la detrazione spetta a condizione che l'impianto sia a servizio dell'abitazione e l'energia in eccesso ceduta in rete non sia il fine principale dell'investimento.
📊 Il limite per i redditi sopra 75.000 € (art. 16-ter TUIR)
È la novità più importante introdotta dal 2025 ed è ancora poco conosciuta: per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 € è stato introdotto un tetto massimo alle detrazioni fiscali complessive. Riguarda anche il bonus fotovoltaico, e per i redditi alti può ridurre sensibilmente il beneficio.
📜 La norma di riferimento
Art. 16-ter del TUIR, introdotto dall'art. 1, comma 10, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) e operativo dal 1° gennaio 2025.
I chiarimenti operativi sono contenuti nella Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/E del 29 maggio 2025. La disciplina trova prima applicazione concreta nelle dichiarazioni 730/2026 e Redditi PF 2026.
Il meccanismo funziona così: il tetto annuo delle detrazioni utilizzabili è dato dal prodotto tra un importo base (che dipende dal reddito) e un coefficiente (che dipende dal numero di figli a carico). Le rate del bonus fotovoltaico che eccedono il tetto vengono semplicemente perse.
| Reddito complessivo | Importo base | Nessun figlio | 1 figlio | 2 figli | 3+ figli o disab. |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.001 – 100.000 € | 14.000 € | 7.000 € | 9.800 € | 11.900 € | 14.000 € |
| oltre 100.000 € | 8.000 € | 4.000 € | 5.600 € | 6.800 € | 8.000 € |
Reddito di riferimento: ai fini dell'art. 16-ter, il reddito complessivo si calcola al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Sono inclusi anche i redditi in cedolare secca, i forfetari e i redditi soggetti a imposta sostitutiva.

✅ Sotto i 75.000 € di reddito non cambia nulla: per la stragrande maggioranza dei contribuenti il nuovo limite non si applica. Le detrazioni continuano a spettare per intero, secondo le regole ordinarie del singolo bonus.
Spese escluse dal limite: dal computo del plafond restano fuori le spese sanitarie, gli investimenti in start-up e PMI innovative, le detrazioni forfetarie, oltre alle rate di tutti i bonus relativi a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. In pratica chi ha già pagato l'impianto nel 2024 non subisce il nuovo limite sulle quote degli anni successivi.
🧾 Pagamenti e adempimenti
Per non perdere la detrazione, oltre ai requisiti di legge, vanno rispettate alcune regole formali. Sono le stesse del bonus ristrutturazione in generale e vanno seguite con cura: una svista sul bonifico o un documento mancante può costare caro in caso di controllo.
Pagamento con bonifico parlante
I pagamenti vanno effettuati esclusivamente con bonifico bancario o postale "parlante", che contenga la causale del versamento (norma agevolativa), il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA del soggetto a cui è rivolto il bonifico. La banca applica automaticamente la ritenuta dell'11% — aliquota in vigore dal 1° marzo 2024 — a titolo di acconto per l'impresa che riceve il pagamento (art. 25 D.L. 78/2010, come modificato dalla L. 213/2023).
Conservazione documentale
Fatture, ricevute dei bonifici, abilitazioni amministrative (CILA, dichiarazione del committente, eccetera) e dichiarazione di conformità dell'impianto (DM 37/2008) vanno conservate per tutto il periodo di fruizione della detrazione e per i cinque anni successivi al termine.
Comunicazione all'ENEA
Va trasmessa tramite il portale bonusfiscali.enea.it entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo. Per le pratiche legate ai lavori conclusi nel 2026 il portale aggiornato è attivo dal 22 gennaio 2026.
Inserimento in dichiarazione dei redditi
Le rate annuali della detrazione vanno indicate ogni anno nel Quadro E del Modello 730 (o nel Modello Redditi PF). Il sostituto d'imposta o il CAF effettua materialmente il calcolo, ma è il contribuente che deve fornire la documentazione di base.
📜 La disciplina degli adempimenti
Il quadro generale dei documenti da conservare e delle modalità di pagamento è definito dal Decreto Interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, regolamento ancora oggi alla base degli adempimenti per il bonus ristrutturazione. Il bonifico parlante e la conservazione delle ricevute sono i due adempimenti più importanti: l'omissione del bonifico parlante (o l'uso di un bonifico ordinario) determina la decadenza dall'agevolazione e non è sanabile.
Comunicazione ENEA e bonus ristrutturazione: con la Risoluzione AE n. 46/E del 18 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per il bonus ristrutturazione, la mancata o tardiva comunicazione non comporta la decadenza dalla detrazione. La Cassazione ha esteso lo stesso principio all'Ecobonus, con la sentenza n. 7657/2024 e con le ordinanze gemelle n. 12422 e n. 12426 del 10 maggio 2025, qualificando la comunicazione come adempimento a finalità "essenzialmente statistiche". Resta comunque adempimento obbligatorio: meglio farla nei tempi, oppure rimediare con la "remissione in bonis" (€ 250 di sanzione, modello F24 ELIDE, codice tributo 8114).
💡 Consiglio operativo: conservate sempre la mail di conferma ENEA con il codice CPID, insieme alle fatture e alle ricevute dei bonifici. In caso di controllo è il primo documento che vi sarà richiesto. Per la pratica fiscale, rivolgetevi comunque al vostro commercialista — i casi particolari sono molti e ogni situazione fa storia a sé.
📅 Cosa cambia dal 2027 in poi
L'attuale impianto del bonus è stato disegnato per accompagnare una discesa progressiva delle aliquote negli anni a venire. La Legge di Bilancio 2025 ha già fissato le percentuali fino al 2033, e la Legge di Bilancio 2026 le ha lasciate invariate. Vediamo cosa attende chi installerà un impianto nei prossimi anni:
| Anno della spesa | Abitazione principale | Altri immobili residenziali | Tetto di spesa |
|---|---|---|---|
| 2025 – 2026 | 50% | 36% | 96.000 € |
| 2027 | 36% | 30% | 96.000 € |
| 2028 – 2033 | 30% | 30% | 48.000 € |
🔔 Il 2026 è l'ultimo anno al 50%: chi sta valutando un impianto sulla propria abitazione principale dovrebbe tenere d'occhio le tempistiche. Conta la data di sostenimento della spesa (criterio di cassa per i privati): un bonifico effettuato il 30 dicembre 2026 gode del 50%, uno fatto il 5 gennaio 2027 sullo stesso impianto scende già al 36%. Dal 2028 il tetto stesso si dimezza, da 96.000 a 48.000 €.

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