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NORMATIVA

Fotovoltaico e rinnovabili negli edifici:
cosa cambia dal 3 agosto 2026

Il D.Lgs. 5/2026 recepisce la RED III e amplia gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili in nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti. Vediamo cosa impone davvero la norma e il ruolo del fotovoltaico.

Wattino mascotte
🗓️ Giugno 2026 📖 Lettura: ~10 min ✍️ A cura di Wattino ⚠️ Quadro normativo aggiornato a giugno 2026
Wattino Wattino dice:

Ciao a tutti! Sono Wattino, e oggi vi parlo del cambio normativo più importante dell'anno per chi costruisce o ristruttura: il D.Lgs. 9 gennaio 2026, n. 5. Dal 3 agosto 2026 nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti dovranno rispettare quote più alte di fonti rinnovabili, integrate direttamente nell'edificio. La norma non impone una tecnologia specifica, ma nella pratica il fotovoltaico è la soluzione più comune per soddisfare l'obbligo, spesso combinato con pompe di calore o solare termico. Vediamo insieme cosa cambia in concreto, la formula per calcolare la potenza minima, le quote, le esclusioni — e cosa fare se avete un progetto in cantiere o in arrivo. ☀️

📅 Cosa cambia dal 3 agosto 2026

⚡ Ti riguarda in tre righe:

→ Se presenti un nuovo titolo edilizio (Permesso di costruire, SCIA, CILA) a partire dal 3 agosto 2026 per una nuova costruzione o una ristrutturazione importante, devi coprire una quota del fabbisogno energetico con fonti rinnovabili integrate nell'edificio (nella maggior parte dei casi residenziali significa fotovoltaico, eventualmente combinato con pompa di calore).
→ Se il titolo edilizio è stato presentato entro il 2 agosto 2026, si applica ancora la disciplina previgente.
→ Negli interventi minori (singolo intervento sull'involucro, sostituzione infissi, manutenzione ordinaria) l'obbligo non si applica.

20 gen 2026
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 5/2026
4 feb 2026
Il decreto entra in vigore
3 ago 2026
Partono gli obblighi sui nuovi progetti (180 giorni dopo l'entrata in vigore)
Titolo edilizio
La data della richiesta del titolo decide quale disciplina si applica al tuo progetto

Il D.Lgs. 5/2026 ha recepito in Italia la direttiva europea RED III, fissando il nuovo perimetro degli obblighi sulle fonti rinnovabili negli edifici.

In concreto, i cambiamenti più rilevanti sono tre:

🏘️

L'obbligo si estende

4 categorie

Nuove costruzioni, ristrutturazioni di 1° e 2° livello, rinnovo del solo impianto termico. Prima quasi solo nuove costruzioni.

📈

Più rinnovabili obbligatorie

fino al 60%

Percentuali minime del fabbisogno energetico che devono venire da fonti rinnovabili (sole, pompa di calore, eccetera) — al massimo per le nuove costruzioni residenziali.

📐

Potenza minima per metro quadro

50 W/m²

L'Allegato III del D.Lgs. 199/2021 fissa la formula: una casa di 100 m² in pianta deve avere almeno 5 kW di potenza da rinnovabili (di solito fotovoltaico). Per le ristrutturazioni: 25 W/m², cioè metà.

🔔 La data che conta è quella del titolo edilizio: non l'inizio lavori, non la fine, ma la data di presentazione della richiesta del titolo edilizio (Permesso di costruire, SCIA, CILA). I progetti la cui richiesta è presentata dal 3 agosto 2026 in poi devono rispettare i nuovi obblighi. Chi presenta domanda entro il 2 agosto 2026 segue ancora la disciplina previgente.

📋 Il quadro normativo: dalla RED III al D.Lgs. 5/2026

Gli edifici residenziali italiani assorbono circa il 28% dei consumi finali di energia, e una buona parte di quei consumi resta fissata per decenni dal giorno in cui un edificio viene costruito o profondamente ristrutturato. Per questo l'Unione Europea, con la direttiva RED III, impone che i nuovi cantieri nascano già con una quota minima di rinnovabili integrate. Il D.Lgs. 5/2026 è il recepimento italiano di questo principio.

📜 Riferimenti normativi

Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 ("RED III") — modifica la direttiva (UE) 2018/2001 in materia di promozione delle energie rinnovabili e fissa l'obiettivo del 42,5% (con auspicio del 45%) di energia rinnovabile sui consumi finali UE al 2030.

Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5 — attuazione della Direttiva RED III. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 15 del 20 gennaio 2026. In vigore dal 4 febbraio 2026. Modifica il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in particolare l'art. 26 e gli Allegati III e IV.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 — è la cornice principale che il D.Lgs. 5/2026 va a modificare. L'art. 26 disciplina gli obblighi di integrazione delle FER negli edifici; l'Allegato III contiene le quote minime di copertura, l'Allegato IV definisce i requisiti di qualificazione degli installatori.

🔗 normattiva.it — D.Lgs. 5/2026 (testo coordinato)
🔗 normattiva.it — D.Lgs. 199/2021
🔗 eur-lex.europa.eu — Direttiva (UE) 2023/2413 (RED III)

L'obiettivo nazionale è raggiungere il 39,4% di energia rinnovabile sul consumo finale lordo entro il 2030: per arrivarci, l'edilizia residenziale è uno dei settori chiave.

🏗️ A chi si applica l'obbligo

Il D.Lgs. 5/2026 differenzia gli obblighi a seconda della tipologia di intervento sull'edificio. Non c'è una regola unica: cambia se costruite ex novo, se fate una ristrutturazione importante o se vi limitate a sostituire la caldaia. Vediamo i quattro scenari principali.

🏠

Nuove costruzioni

Almeno il 60% del fabbisogno energetico della casa (riscaldamento, raffrescamento e acqua calda) deve venire da fonti rinnovabili. Potenza minima elettrica da rinnovabili: circa 50 W per metro quadro di pianta.

🔨

Ristrutturazioni importanti di 1° livello

Intervento che coinvolge oltre il 50% della superficie disperdente lorda e comprende la ristrutturazione dell'impianto termico. Quota rinnovabile richiesta: 40%. Potenza minima da rinnovabili: 25 W/m² (metà rispetto alle nuove costruzioni).

🧱

Ristrutturazioni importanti di 2° livello

Intervento che coinvolge oltre il 25% della superficie disperdente, con o senza modifiche all'impianto termico. Obblighi più contenuti rispetto al 1° livello, ma comunque vincolanti.

🔧

Rifacimento del solo impianto termico

Sostituzione della caldaia o del generatore: almeno il 15% del fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento deve essere coperto da fonti rinnovabili, salvo motivata impossibilità tecnica o economica.

Wattino
L'aspetto più rivoluzionario: prima della RED III, chi cambiava semplicemente la caldaia con un modello più efficiente era a posto. Adesso anche la sola sostituzione del generatore richiede di coprire almeno il 15% del fabbisogno con fonti rinnovabili. Non si tratta di un obbligo assoluto: se ci sono ostacoli tecnici o economici oggettivamente insormontabili, il vincolo può non applicarsi. Ma serve una valutazione tecnica documentata, non basta dire "non si può". 🔧

💡 Cosa significa "coprire con rinnovabili" in pratica

Non è necessariamente "autoconsumo da fotovoltaico". La quota rinnovabile può derivare da:

Pompa di calore: l'aria o il terreno da cui la PdC estrae calore sono considerati fonte rinnovabile (in proporzione allo SCOP).
Sistema ibrido: pompa di calore + caldaia a condensazione che si combinano.
Solare termico: pannelli che scaldano acqua direttamente.
Fotovoltaico + pompa di calore: l'elettricità autoprodotta alimenta la PdC, sostituendo consumi elettrici da rete con energia rinnovabile.

Nella maggior parte dei progetti residenziali la combinazione vincente è pompa di calore + fotovoltaico, perché soddisfa contemporaneamente la quota rinnovabile termica (PdC) e la potenza minima elettrica da rinnovabili (FV).

🤔 Casi pratici: il mio intervento ricade nell'obbligo?

🏠 Costruisco una nuova villetta (titolo edilizio dal 3/8/2026) → , obbligo pieno (50 W di fotovoltaico per m² di pianta).
🏚️ Demolisco e ricostruisco casa esistente → , è assimilato a nuova costruzione.
🔨 Ristrutturazione importante: rifaccio cappotto su oltre il 50% delle pareti esterne + cambio caldaia → , obbligo ridotto (25 W di fotovoltaico per m²).
🪟 Cambio solo gli infissiNO, intervento parziale sull'involucro.
🏗️ Rifaccio solo il tetto (senza cappotto e senza impianto termico) → NO in genere, salvo casi particolari da verificare con il tecnico.
🔧 Sostituisco solo la caldaia con un nuovo generatore → quota minima del 15% di rinnovabili sul fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento, salvo motivata impossibilità.

⚠️ Edifici pubblici — soglie maggiorate: per gli edifici di proprietà pubblica le quote di rinnovabili sono aumentate dal 5% al 10% rispetto ai privati. Il decreto introduce inoltre la possibilità che l'obbligo venga assolto da soggetti terzi: un Comune può non installare direttamente l'impianto FV, ma far installare un impianto da un'azienda terza, concedendo diritto di superficie o comodato, e usarne l'energia per coprire i propri consumi. È il modello tipico dei contratti EPC (Energy Performance Contracting) applicato al patrimonio pubblico.

📜 Il perimetro applicativo: art. 26 D.Lgs. 199/2021

L'articolo 26 del D.Lgs. 199/2021, modificato dal D.Lgs. 5/2026, è la disposizione centrale della nuova disciplina. Stabilisce che i progetti di edifici di nuova costruzione e quelli di ristrutturazioni rilevanti — per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto — devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili secondo i principi minimi di integrazione dell'Allegato III.

Il nuovo comma 2-bis specifica inoltre che l'obbligo può essere conseguito anche da soggetti terzi mediante l'installazione di impianti FER per la copertura dei consumi (in particolare per gli edifici pubblici), aprendo a modelli di partenariato pubblico-privato e a contratti EPC (Energy Performance Contracting).

🔗 normattiva.it — D.Lgs. 199/2021, art. 26

📐 La formula del fotovoltaico: P = k × S

L'obbligo si traduce in una formula semplice che dice quanta potenza elettrica da fonti rinnovabili l'edificio deve avere. Nella maggior parte dei casi residenziali questa potenza si copre con un impianto fotovoltaico. La formula la trovate nell'Allegato III del D.Lgs. 199/2021, come modificato dal D.Lgs. 5/2026:

P = k × S

P = potenza dell'impianto fotovoltaico in kW
S = superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno in
k = 0,050 per nuove costruzioni · 0,025 per ristrutturazioni

Detto in parole: più grande è l'edificio, più grande è l'impianto richiesto. Il coefficiente k rappresenta la "densità di fotovoltaico" per metro quadrato di pianta. Per una nuova costruzione si dimensiona il doppio rispetto a una ristrutturazione — perché in una costruzione nuova si può progettare tutto fin dall'inizio, mentre su un edificio esistente i vincoli architettonici e di copertura sono maggiori.

Wattino
Esempi pratici di calcolo:
🏠 Nuova villetta unifamiliare di 120 m² in pianta → P = 0,050 × 120 = 6 kW.
🏠 Nuova palazzina di 200 m² in pianta → P = 0,050 × 200 = 10 kW.
🔨 Ristrutturazione importante di un appartamento in una palazzina con 200 m² di pianta → P = 0,025 × 200 = 5 kW per l'intero edificio.
Valori compatibili con la superficie disponibile sulla maggior parte dei tetti residenziali.

La tecnologia scelta: la norma parla di "potenza elettrica da fonti rinnovabili" — tecnicamente si potrebbe soddisfare l'obbligo anche con mini-eolico o altri sistemi. Nella pratica residenziale, però, il fotovoltaico è la scelta prevalente per costi, dimensioni compatibili con i tetti e disponibilità sul mercato. Per questo, quando si parla di "obbligo fotovoltaico", si intende in realtà la modalità con cui, in concreto, quasi tutti i progetti soddisfano l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili.

⚠️ Integrazione architettonica: i moduli fotovoltaici (e anche i pannelli solari termici) devono essere aderenti o integrati nella copertura, seguendo lo stesso orientamento e inclinazione della falda. Per coperture piane, l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare quella della balaustra perimetrale (e, in assenza di balaustra, non più di 30 cm sopra il piano). È una regola già prevista dal D.Lgs. 199/2021 e confermata nelle nuove disposizioni.

📜 Dove è scritta la formula

Il calcolo P = k × S è contenuto nell'Allegato III del D.Lgs. 199/2021, come riformulato dal D.Lgs. 5/2026. L'Allegato III definisce i "principi minimi di integrazione" delle fonti rinnovabili che gli edifici devono rispettare in funzione della categoria di intervento (nuova costruzione, ristrutturazioni di primo e secondo livello, rinnovo dell'impianto termico). La verifica del rispetto della formula è di competenza del progettista e deve essere documentata nella Relazione Tecnica ex Legge 10.

🔗 normattiva.it — D.Lgs. 199/2021 e Allegato III

📊 Le quote di rinnovabili: 60% / 40% / 15%

Oltre alla potenza fotovoltaica obbligatoria, l'edificio nel complesso deve coprire quote minime del proprio fabbisogno energetico con fonti rinnovabili. Sono percentuali distinte per tipologia di intervento, e si applicano sia al fabbisogno termico complessivo (riscaldamento, raffrescamento, acqua calda) sia alla sola produzione di acqua calda sanitaria.

Tipo di intervento Riscaldamento + Raffrescamento + Acqua calda Sola acqua calda Fotovoltaico (W/m²)
Nuove costruzioni 60% 60% 50 W/m²
Ristrutturazione importante (>50% pareti esterne + impianto termico) 40% 40% 25 W/m²
Ristrutturazione intermedia (>25% involucro) Quote ridotte (Allegato III) Quote ridotte 25 W/m² quando applicabile
Solo cambio caldaia 15% (salvo impossibilità)

✅ Come si raggiungono le quote in pratica: per una nuova villetta residenziale, il mix tipico per arrivare al 60% di rinnovabili è pompa di calore + fotovoltaico, eventualmente integrati da accumulo elettrico e termico. La pompa di calore, alimentata da energia rinnovabile (in parte autoprodotta dal fotovoltaico, in parte prelevata dalla rete dove la quota verde sta crescendo), è oggi la tecnologia più semplice per saturare le quote richieste. Sostituirla con la classica caldaia a gas spesso non basta più, anche se ad alta efficienza.

🚫 Le esclusioni e i casi speciali

Non tutti gli edifici sono soggetti all'obbligo. Il decreto prevede esclusioni puntuali, già definite in larga parte dal D.Lgs. 199/2021 e mantenute nella nuova formulazione:

❌ Edifici esclusi dall'obbligo di rinnovabili:

Edifici allacciati a teleriscaldamento o teleraffrescamento che copra l'intero fabbisogno di climatizzazione (la quota di rinnovabili è già garantita dall'efficienza della rete urbana).
Edifici per esigenze temporanee, da rimuovere entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori (il titolo edilizio deve esplicitamente prevedere la temporaneità).
Vincoli tecnici oggettivamente insormontabili per il rinnovo del solo impianto termico (esonero limitato al caso dell'obbligo del 15%, da motivare puntualmente).
Edifici sotto vincolo paesaggistico/storico ove l'integrazione del fotovoltaico in copertura non sia compatibile con la tutela dell'immobile (Soprintendenza).

Vincolo paesaggistico ≠ esclusione automatica: sotto vincolo paesaggistico non c'è un divieto automatico al fotovoltaico, ma una valutazione caso per caso da parte della Soprintendenza. In molti centri storici si sono trovate soluzioni con moduli "tegola fotovoltaica" o integrati nel manto di copertura. In caso di vincolo, il progettista deve depositare un'istanza specifica e attendere il parere prima di procedere.

💰 Cumulabilità con detrazione e altri incentivi

Una buona notizia per chi sta progettando una nuova casa o una ristrutturazione importante: il fatto che il fotovoltaico diventi obbligatorio non ne impedisce l'incentivazione. Le agevolazioni fiscali e gli altri strumenti restano accessibili anche se l'impianto è installato per assolvere all'obbligo.

📋

Detrazione 50% prima casa

Pienamente cumulabile. L'impianto FV installato per soddisfare l'obbligo continua ad essere detraibile al 50% (36% per le seconde case) nel 2026.

🔌

Ritiro Dedicato GSE

L'energia immessa in rete dall'impianto può accedere al Ritiro Dedicato come per qualsiasi altro impianto residenziale.

🏘️

Comunità Energetiche (CER)

L'impianto può entrare in una CER e accedere agli incentivi previsti, contribuendo all'autoconsumo collettivo.

🚫

Reddito Energetico

Non cumulabile: il REN copre il 100% del costo e non si somma con altre forme di incentivazione pubblica sullo stesso impianto.

Wattino
Se stai costruendo casa o facendo una ristrutturazione importante, probabilmente il fotovoltaico lo avresti installato comunque — costa poche migliaia di euro, si ammortizza in 6-8 anni con autoconsumo + detrazione 50%. La differenza è che adesso non puoi più rimandarlo. ☀️

📜 Qualificazione degli installatori (Allegato IV)

Il D.Lgs. 5/2026 aggiorna anche l'Allegato IV del D.Lgs. 199/2021, che disciplina i requisiti professionali degli installatori di impianti a fonti rinnovabili. Restano in vigore i requisiti del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per l'abilitazione tecnica e dell'art. 15 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 per la formazione specifica sulle rinnovabili. Per gli interventi che ricadono nei nuovi obblighi, scegliere imprese installatrici in regola con questi requisiti tutela anche il committente.

🔗 normattiva.it — D.M. 37/2008
🔗 normattiva.it — D.Lgs. 28/2011

Come prepararsi al 3 agosto 2026

Se avete un progetto in cantiere o in fase di valutazione, ci sono due strategie possibili, a seconda della tempistica:

⏱️

Titolo edilizio entro il 2 agosto 2026

Se riuscite a presentare la richiesta del titolo edilizio prima del 3 agosto, si applica ancora la disciplina previgente. Strategia utile se il vostro progetto attuale non prevedeva fotovoltaico e cambiarlo significa rifare conti, layout e relazioni.

🎯

Titolo edilizio dal 3 agosto 2026 in poi

Progettate il fotovoltaico fin dall'inizio. Il vostro tecnico (progettista o termotecnico) deve calcolare la potenza minima con la formula P = k × S, dimensionare il layout dei moduli e inserirlo nella Relazione Tecnica (ex Legge 10).

Il ruolo del tecnico: il rispetto dei requisiti deve essere calcolato e verificato dal progettista e inserito nella Relazione Tecnica (ex Legge 10), da trasmettere e conservare per eventuali controlli da parte di Comuni o Regioni. Un errore di dimensionamento (potenza fotovoltaica sottostimata, quote di rinnovabili non rispettate) può comportare il diniego del titolo edilizio o problemi al momento della fine lavori. Per questo conviene confrontarsi con un termotecnico esperto prima di chiudere il progetto.

🔔 Niente fotovoltaico = niente permesso: l'art. 26, comma 4, del D.Lgs. 199/2021 — già vigente prima del D.Lgs. 5/2026 — è chiaro: l'inosservanza degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Non è una sanzione, è uno sbarramento all'origine. Il Comune semplicemente non rilascia il Permesso o non accetta la SCIA se il progetto non rispetta le quote.

Wattino
In pratica, dal 3 agosto 2026 il fotovoltaico entra nella progettazione edilizia come requisito ordinario per molte nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti. Se avete un progetto in corso o in arrivo, la cosa più utile è verificare subito con il progettista quale disciplina si applica al vostro caso e dimensionare l'impianto già in fase di Relazione Tecnica. ☀️

📌 In tre righe:

→ Se il titolo edilizio è richiesto dal 3 agosto 2026, cambiano le regole sui consumi rinnovabili dell'edificio.
→ Nella maggior parte dei casi residenziali, rispettare le nuove regole significa installare un impianto fotovoltaico, calcolato con la formula P = k × S.
→ Il progetto va pensato fin dall'inizio, insieme al tecnico: un errore nella Relazione ex Legge 10 può bloccare il rilascio del titolo edilizio.

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